Riporto di Banca, cos’è e come funziona il Riporto Bancario

Cos’è

Cosa è il riporto di banca e come funziona? Quali sono i soggetti che entrano a far parte di questo particolare tipo di contratto? Scopriamolo assieme grazie a questa guida.

Il riporto è il contratto con il quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà titoli di credito, di una data specie e per un determinato prezzo, all’altra parte (riportatore) che assume l’obbligo di ritrasferirgli, alla scadenza, altrettanti titoli della stessa specie verso rimborso del prezzo (che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta).

Si tratta di un contratto reale, in quanto si perfeziona soltanto con la consegna dei titoli, che produce un effetto reale immediato, consistente nel trasferimento della proprietà dei titoli dal riportato al riportatore, e un effetto obbligatorio successivo, costituito dall’obbligo di ritrasferire alla scadenza altrettanti titoli dello stesso genere dal riportatore al riportato.

 

Come Funziona

Il riportato dunque vende a pronti per riacquistare a termine mentre il riportatore acquista a pronti per rivendere a termine. I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato, ma se si tratta di azioni il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore. In caso di inadempimento di una delle parti si applicano al riporto le norme sull’esecuzione coattiva delle vendite mobiliari o, se si tratta di un riporto di borsa, quelle relative alla liquidazione coattiva di borsa.

Pur avendo per oggetto titoli di credito, e in primo luogo azioni di società, il riporto non è una tipica operazione di borsa e può essere concluso anche fuori borsa: in relazione alle diverse finalità che è diretto a svolgere, si può quindi distinguere un riporto di banca, o finanziario, e un riporto di borsa, o speculativo.

 

Riporto Bancario

Il riporto bancario ha luogo quando un soggetto (riportato), avendo un temporaneo bisogno di liquidità, vuole ottenere un finanziamento contro la cessione di titoli di sua proprietà, dei quali non intende privarsi definitivamente. Egli dunque cede i titoli a un dato prezzo al riportatore (che di solito è una banca), pattuendo che, alla scadenza stabilita, il riportatore gli restituirà altrettanti titoli della stessa specie. Per contro, il riportato restituirà a sua volta il prezzo aumentato di una certa somma, che costituirà il compenso dovuto al riportatore per il finanziamento concesso.

Tale somma aggiuntiva costituisce appunto il riporto legale o riporto in senso stretto, che viene lucrato dal riportatore in considerazione del fatto che il contratto è stato stipulato nell’interesse del riportato. Appare dunque evidente come il riporto assuma in questo caso una funzione di finanziamento.

Può anche verificarsi, però, che un soggetto voglia procurarsi temporaneamente la proprietà dei titoli (per esempio, per poter partecipare all’assemblea di una società per azioni e condizionare tramite il proprio voto la delibera assembleare).

In questo caso, allora, l’interessato può concludere con il proprietario dei titoli un contratto di riporto, avente la stessa struttura di quello appena esaminato, ma caratterizzato dal fato di essere stipulato non nell’interesse del riportato ma del riportatore (è il riportatore che avverte l’esigenza di procurarsi i titoli). In tale ipotesi il riportato restituirà al riportatore, alla scadenza pattuita, il prezzo inizialmente ricevuto diminuito di una certa somma, che costituirà il proprio compenso per aver concesso la disponibilità dei titoli: questa differenza in negativo prende il nome di deporto.

Si può ricapitolare il discorso affermando dunque che quando il riporto è stipulato nell’interesse del riportato si parla propriamente di riporto, quando invece è stipulato nell’interesse del riportatore, si parla di deporto. Si può anche avere un riporto alla pari, in cui cioè il prezzo ricevuto e quello versato dal riportato sono uguale: ciò si verifica quando i rispettivi interessi, del riportato e del riportatore, vengono considerati equivalenti.