Fondi Comuni di Investimento Mobiliare, cosa sono e come funzionano

I fondi comuni di investimento mobiliare sono strumenti di intermediazione finanziaria diretti alla raccolta di denaro presso il pubblico dei risparmiatori e al suo investimento in titoli (azioni di società, obbligazioni, titoli del debito pubblico ecc.).

La partecipazione al fondo assicura da un lato ai risparmiatori la competenza professionale di coloro che lo gestiscono, dall’altro consente un’opportuna diversificazione degli investimenti (che riduce i rischi connessi agli investimenti finanziari mediante la compensazione delle eventuali perdite subite da alcuni titoli con i guadagni ottenuti dagli altri).

I fondi comuni di investimento mobiliare possono essere aperti o chiusi. Nei fondi aperti il numero dei partecipanti può variare continuamente in quanto, da un lato, ciascun partecipante può cedere ad altri le quote acquistate o chiedere in qualsiasi momento, salvo che nei giorni di chiusura delle borse valori, il rimborso delle quote stesse (che devono essere liquidate di regola entro quindici giorni dalla richiesta e al valore che hanno in tale momento), dall’altro la società di gestione può collocare in ogni momento sul mercato nuovi certificati, aumentando il numero dei partecipanti.

Per consentire al risparmiatore di poter valutare in ogni momento la convenienza o meno della partecipazione al fondo, il valore della quota di partecipazione, che dipende dall’andamento medio dei titoli acquistati dalla società di gestione, deve essere pubblicato sui quotidiani indicati nel regolamento del fondo.

Nei fondi chiusi invece, detti anche “a capitale prefissato”, dopo la costituzione non è più possibile l’ingresso di nuovi sottoscrittori (in quanto il patrimonio del fondo viene raccolto in un’unica soluzione) e i partecipanti non possono riscattare le quote prima del termine finale del fondo, che di solito ha una durata compresa tra cinque e dieci anni.

Il ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia, può autorizzare la costituzione di fondi comuni di investimento mobiliare da parte di società per azioni con un capitale sociale versato non inferiore al limite stabilito dalla legge e aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni. L’istituzione del fondo deve essere deliberata dall’assemblea ordinaria della società di gestione che deve contestualmente approvarne il regolamento, dal quale devono risultare:

  • la denominazione e la durata del fondo;
  • la banca incaricata di svolgere le operazioni relative per conto della società di gestione e  presso la quale devono essere depositate le somme versate dai partecipanti, i titoli acquistati dalla società di gestione e le disponibilità liquide (derivanti dalla vendita di titoli, dalla riscossione di dividendi ecc.);
  • le norme che ne disciplinano il funzionamento (le modalità di partecipazione e di rimborso, le caratteristiche dei certificati emessi, gli organi e i criteri per la scelta dei titoli e la ripartizione degli investimenti, i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, le spese a carico del fondo e della società di gestione, le provvigioni spettanti alla società di gestione ecc.).

Il fondo, che risulta composto da denaro e titoli la cui composizione varia nel tempo in relazione alle scelte operate dalla società di gestione, è diviso in più quote di partecipazione, che devono avere tutte uguale valore e attribuire uguali diritti ai partecipanti: le quote di partecipazione sottoscritte dai risparmiatori sono rappresentate da certificati di partecipazione nominativi o al portatore.

Ai titolari dei certificati di partecipazione al fondo, che possono essere anche società o enti commerciali, sono riconosciuti dalla legge alcuni diritti di informazione e patrimoniali.

Il fondo ha una propria autonomia patrimoniale, cioè un patrimonio distinto sia dal patrimonio della società di gestione, e dagli altri fondi eventualmente gestiti dalla medesima società, sia dal patrimonio dei singoli partecipanti: infatti i creditori della società non possono agire sul fondo e i creditori dei singoli partecipanti a loro volta non possono agire sul fondo ma soltanto sulle quote di partecipazione dei loro debitori.