Borsa Valori, cos’è e come funziona

Le borse sono dei mercati pubblici, organizzati dallo Stato e gestiti dalle camere di commercio, dirette ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di titoli di credito (borse valori) oppure di prodotti agricoli, metalli preziosi, minerali ecc. (borse merci).

Nelle borse valori vengono negoziati dei valori mobiliari come titoli del debito pubblico, azioni e obbligazioni di società, divise e valute estere: mentre i titoli pubblici (e le azioni di risparmio) vi sono quotati di diritto, quelli privati possono esservi ammessi a richiesta della società emittente o anche, quando si tratta di titoli abitualmente e largamente negoziati, d’ufficio.

Il mercato finanziario ha subito negli ultimi anni alcune importanti modificazioni dirette in previsione soprattutto della scadenza del mercato unico, ad ammodernare l’organizzazione e il funzionamento. Le principali innovazioni introdotte riguardano:

  • l’istituzione delle società di intermediazione mobiliare (Sim);
  • la disciplina dell’uso di informazioni riservate (cosiddetto insider trading);
  • l’offerta pubblica d’acquisto (Opa).

Nella borsa valori vi sono due mercati dei titoli:

  • il mercato ufficiale, che riguarda i titoli quotati;
  • il mercato ristretto (detto anche mercatino) che ha per oggetto la negoziazione di titoli non quotati in borsa ma largamente trattati presso il pubblico: le contrattazioni nel mercato ristretto, al cui funzionamento è proposto il consiglio di borsa, avvengono soltanto per contanti.

Anche l’ammissione di titoli in uno o più mercati ristretti è disciplinata da un regolamento della Consob. In particolare, a condizione che abbiano una certa diffusione del capitale tra il pubblico possono essere ammessi alle negoziazioni i titoli di società o di enti che abbiano conferito l’incarico di revisione e certificazione a una società iscritta nell’apposito albo.

Accanto al mercato ufficiale e a quello ristretto esiste anche, un terzo mercato riguardante le contrattazioni private, che non danno luogo alla formazione di listini ufficiali, di titoli non quotati in borsa. L’attività borsistica è riservata esclusivamente a intermediari autorizzati, che operano in base all’ordine di borsa ricevuto, acquistando e vendendo titoli per conto dei clienti e in nome proprio.

Gli intermediari di borsa sono: gli agenti di cambio e i loro rappresentanti e le società di intermediazione mobiliare.

Gli agenti di borsa che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in seguito ad un pubblico concorso per titoli ed esami rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, possono concludere delle operazioni soltanto nell’interesse di terzi; non possono quindi agire in borsa per conto proprio nè avere delle partecipazioni in società che svolgono un’attività finanziaria, creditizia o commissionaria.

Le società di intermediazione mobiliare, che sono destinate a sostituire progressivamente gli agenti di cambio nell’esercizio delle attività di intermediazione (cioè nelle negoziazioni, collocamento e distribuzione dei valori mobiliari; nella gestione patrimoniale per conto della clientela; nella consulenza finanziaria e sollecitazione del pubblico risparmio). Per svolgere le loro funzioni, le Sim, che devono avere la forma di una società per azioni o in accomandita per azioni, devono ottenere l’autorizzazione della Consob (che può riguardare tutte o anche soltanto alcune delle attività previste dalla legge) e devono essere iscritte in apposito albo tenuto dalla stessa Consob.

La Consob inoltre esercita un controllo sulle società per quanto riguarda gli obblighi di informazione e di correttezza nei confronti della clientela e la regolarità delle operazioni, mentre il controllo sulla stabilità patrimoniale delle società (in relazione alle operazioni che compiono per proprio conto e a prorpio rischio), e affidato alla Banca d’Italia.

Per le offerte di servizio effettuata al di fuori della sede le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi esclusivamente, in qualità di dipendenti, agenti o mandatari, di promotori, che sono iscritti in un apposito albo e sono responsabili in solido per gli eventuali danni derivanti dalla loro attività.

In borsa possono operare anche dei particolari commissionari di borsa (come le banche e gli istituti finanziari), che ricevono degli ordini d’acquisto e di vendita da parte dei clienti e li eseguono in nome proprio oppure compiono delle operazioni in nome e per conto proprio.