Ape Beni Culturali

A che cosa c si riferisce quando si parla di Ape Beni Culturali? Innanzitutto è bene specificare l’assenza di vere e proprie normative in riferimento ai ai beni culturali riferite esplicitamente all’attestato di prestazione energetica (APE).

In riferimento all’Ape Beni Culturali esistono alcuni riferimenti legislativi dediti agli immobili tutelati dalle soprintendenze a tutela degli eventuali danni interessanti l’applicazione delle prescrizioni legali in materia di efficienza energetica.

A regolamentare quanto appena trascritto è il riferimento di legge 90/2013 la quale prevede l’attestato di certificazione energetica (ACE), sotto introduzione del  d.lgs. 192/2005 e successivamente sostituito dall’attestato di prestazione energetica (APE); nonché l’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica anche per gli immobili sotto  vincolo paesaggistico e culturale.

Molto spesso, in relazione a tali due modifiche, si parla spesso di Ape Beni Culturali, servendosi di un termine improprio. Attraverso questo nuovo articolo ci occuperemo di approfondire tutte le questioni legate all’Ape Beni Culturali, soffermandoci sulla sua corretta definizione, le funzionalità, i punti salienti a valore legale.

Ape Beni Culturali: tutte le Direttive Europee

Il Parlamento Europeo ha adottato una serie di interventi e misure a controllo delle emissioni delle percentuali di energia consumata e di anidride carbonica emessa dal settore edile, compreso il settore terziario e quello residenziale, al fine di rafforzare le misure presenti in favore della riduzione dell’effetto serra e dell’approvvigionamento energetico.

I Paesi parte dell’Unione Europea si ritrovano soggetti alla direttiva comunitaria 2002/91/CE, ovvero all’obbligo di provvedere al calcolo dei consumi energetici degli edifici, sotto una serie di migliorie da raggiungere entro il 2020.

In merito agli obiettivi di eco-sostenibilità promossi dall’Unione Europea in riferimento all’Ape Beni Culturali, il d.lgs. 192/2005 e la legge 90/2013 si ergono regolatrici di tutte le precisazioni emesse a tale scopo.

Dal 2005 tuttavia il quadro normativo complessivo italiano si è dimostrato spesso correlato da diverse lacune in materia, sotto la constatazione europea di numerose infrazioni a carico delle disposizioni invece contenute all’interno delle varie normative.

Per questo le nuove modifiche e linee guida introdotte nel Decreto del 26 giugno 2015 si ripropongono di raggiungere una maggiore omogeneità a livello dei territori nazionali, attraverso gli appositi strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

Ape Beni Culturali: definizione e funzionalità

L’Ape Beni Culturali si dimostra essere, in parole povere, uno strumento di calcolo per la misurazione dell’efficienza energetica degli edifici, sotto parametri annui, finalizzato agli interventi di miglioria possibili attuabili ai fini di una minore emissione di gas serra e inquinamento.

In presenza di un trasferimento dell’immobile sia privato che storico si renderà necessaria la presentazione di un attestato specifico al fine di poter valutare gli interventi di qualificazione energetica. Tale documentazione presenta una validità decennale che dovrà però essere supportata dalle eventuali e successive modifiche, intese anche come interventi minimi sulle prestazioni energetiche dell’edificio in questione.

Gli edifici per i quali non vige l’obbligo di tale attestato Ape si dimostrano essere quelli ricadenti nell’ambito della Seconda parte del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sotto il Codice dei beni culturali e del paesaggio; i beni nell’ambito dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) dello stesso Codice.

In presenza di immobili soggetti a vincolo paesaggistico e culturale, compresi quelli aperti al pubblico e di superficie superiore a 250 mq, dovranno presentare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici.